31/01/2006 |
legittima difesa
Dopo un
fottìo di tempo mi capita di rompere con un argomento mica tanto strambo:
la legittima difesa.
La faccenda mi infastidisce per gli aspetti demagogici sviluppati dai due ipotetici
poli e mi par giusto fare qualche riflessione, più per me che per i lettori.
La legge approvata, un solo articolo, è, in sostanza e per chi non la conoscesse, la seguente:
Art.1. diritto
all'autotutela in un privato domicilio
1. All'art 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall'art.614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto
di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta
o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo
d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il
fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività
commerciale, professionale o imprenditoriale".
Nella sostanza questa norma innova assai poco rispetto alla precedente. Non modifica le condizioni per la detenzione di un arma. Non cambia il diritto alla legittima difesa. Non ne modifica sostanzialmente le caratteristiche. Precisa, è vero, che anche la proprietà rientra nel "diritto alla difesa", ma sembra una precisazione ben delineata ed a precise condizioni (quando non vi è desistenza, cioè quando il malfattore non fugga, e vi è pericolo di aggressione).
E allora?
di chi cazzo è la responsabilità di questa norma "innovativa"
che , ai sensi della normativa precedente, appare abbastanza superflua?
Sembrerebbe di quelle teste di cazzo dei magistrati, che continuano pervicacemente,
e da anni, ad infierire su quelle merde delle vittime di aggressioni e rapine
che osano reagire al giusto diritto dei delinquenti di spartirsi (veramente
appropriarsi è più corretto) di quelle cazzo di proprietà
(che costituiscono, secondo Marx, un furto, quello sì da punire).
Se la banda di deficienti che ha imperversato per anni nelle aule avesse applicato
correttamente la vigente normativa il problema non si sarebbe mai posto.
Oltretutto ad una lettura accurata, e pur considerando persino le aberrazioni
della fattispecie (vedasi la lesione a terzo estraneo) la norma appare infatti
sufficiente.
D'altra parte è assai più facile incriminare un disgraziato con
nome e cognome, indirizzo, esercizio commerciale o professionale, che ha stupidamente
cercato di difendere la vita propria e dei suoi familiari, la loro salute, la
loro incolumità e l'esistenza stessa del suo nucleo familiare (spesso
in assoluta relazione e dipendenza dai beni oggetto della rapina, dell'aggressione
o del furto. Perchè, anche vivi, senza quei beni molte vittime vanno
in pezzi e muoiono indebitamente nello sforzo di ricostruire qualcosa per cui
hanno speso tutta una vita), piuttosto che prendere e mettere in galera un disgraziato
di assassino, un povero violentatore, un meschino brutalizzatore, giustificati
tutti di fronte alla magistratura dalla crudeltà e dal sadismo di una
società che predica eguali diritti ed eguali doveri per tutti.
Ridicoli pagliacci paraculi! i magistrati, intendo.
opinioni
,,,,....,,, ![]() |