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31/01/2006

 

legittima difesa

Dopo un fottìo di tempo mi capita di rompere con un argomento mica tanto strambo: la legittima difesa.
La faccenda mi infastidisce per gli aspetti demagogici sviluppati dai due ipotetici poli e mi par giusto fare qualche riflessione, più per me che per i lettori.

La legge approvata, un solo articolo, è, in sostanza e per chi non la conoscesse, la seguente:

Art.1. diritto all'autotutela in un privato domicilio
1. All'art 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi previsti dall'art.614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale".

Nella sostanza questa norma innova assai poco rispetto alla precedente. Non modifica le condizioni per la detenzione di un arma. Non cambia il diritto alla legittima difesa. Non ne modifica sostanzialmente le caratteristiche. Precisa, è vero, che anche la proprietà rientra nel "diritto alla difesa", ma sembra una precisazione ben delineata ed a precise condizioni (quando non vi è desistenza, cioè quando il malfattore non fugga, e vi è pericolo di aggressione).

E allora?
di chi cazzo è la responsabilità di questa norma "innovativa" che , ai sensi della normativa precedente, appare abbastanza superflua?
Sembrerebbe di quelle teste di cazzo dei magistrati, che continuano pervicacemente, e da anni, ad infierire su quelle merde delle vittime di aggressioni e rapine che osano reagire al giusto diritto dei delinquenti di spartirsi (veramente appropriarsi è più corretto) di quelle cazzo di proprietà (che costituiscono, secondo Marx, un furto, quello sì da punire).
Se la banda di deficienti che ha imperversato per anni nelle aule avesse applicato correttamente la vigente normativa il problema non si sarebbe mai posto.
Oltretutto ad una lettura accurata, e pur considerando persino le aberrazioni della fattispecie (vedasi la lesione a terzo estraneo) la norma appare infatti sufficiente.
D'altra parte è assai più facile incriminare un disgraziato con nome e cognome, indirizzo, esercizio commerciale o professionale, che ha stupidamente cercato di difendere la vita propria e dei suoi familiari, la loro salute, la loro incolumità e l'esistenza stessa del suo nucleo familiare (spesso in assoluta relazione e dipendenza dai beni oggetto della rapina, dell'aggressione o del furto. Perchè, anche vivi, senza quei beni molte vittime vanno in pezzi e muoiono indebitamente nello sforzo di ricostruire qualcosa per cui hanno speso tutta una vita), piuttosto che prendere e mettere in galera un disgraziato di assassino, un povero violentatore, un meschino brutalizzatore, giustificati tutti di fronte alla magistratura dalla crudeltà e dal sadismo di una società che predica eguali diritti ed eguali doveri per tutti.

Ridicoli pagliacci paraculi! i magistrati, intendo.

 

opinioni

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