06/02/2006 |
«SYLLABUS»
SILLABO DEGLI ERRORI PRINCIPALI DEL NOSTRO TEMPO CONTENUTI NELLE ALLOCUZIONI
CONCISTORIALI, NELLE LETTERE ENCICLICHE E NELLE ALTRE LETTERE APOSTOLICHE DEL
SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO PIO PP. IX
(pubblicato
insieme all'enciclica QUANTA CURA l'8 dicembre 1864, preceduto da una lettera
pontificale. Nella sostanza si tratta di un elenco delle opinioni, proposizioni,
idee, teorie scientifiche, scoperte, scelte di vita che la Chiesa Cattolica
dichiara assolutamente ed irrevocabilmente false e dunque da condannare senza
pietà)
I. PANTEISMO,
NATURALISMO E RAZIONALISMO ASSOLUTO.
1. Nessun supremo, sapientissimo e provvidentissimo Nume divino esiste distinto
da questa universalità di cose, e Dio altro non è che la natura stessa delle
cose e perciò soggetto a mutazioni, e diventa Dio realmente nell'uomo e nel
mondo, e tutte le cose sono Dio, ed hanno la stessissima sostanza di Dio; ed
un'identica cosa è Dio con il mondo, e per conseguenza lo spirito con la materia,
la necessità con la libertà, il vero col falso, il bene col male, e il giusto
con l'ingiusto. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
2. Devesi negare ogni azione di Dio sugli uomini e sul mondo. Alloc. Maxima
quidem, 9 giugno 1862.
3. L'umana ragione, senza tener verun conto di Dio, è l'unica arbitra del vero
e del falso, del bene e del male, e legge a se stessa, e con le naturali sue
forze basta a procacciare il bene degli uomini e dei popoli. Alloc. Maxima quidem,
9 giugno 1862. 4. Tutte le verità della religione derivano dalla forza ingenita
dell'umana ragione, quindi la ragione è norma precipua, per cui l'uomo possa
e debba conseguire la cognizione di tutte le verità di qualsiasi genere. Epist.
Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846. Epist. Encicl. Singulari quidem, 17 marzo
1856. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
5. La divina rivelazione è imperfetta e perciò soggetta a un continuo e indefinito
progresso, che corrisponde al progresso dell'umana ragione. Epist. Encicl. Qui
pluribus, 9 novembre 1846. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
6. La fede di Cristo urta la ragione; e la rivelazione divina non solo non giova
a nulla, ma nuoce altresì al perfezionamento dell'uomo. Epist. Encicl. Qui pluribus,
9 novembre 1846. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862,
7. Le profezie ed i miracoli esposti e narrati nelle Sacre Scritture sono invenzioni
poetiche, e i misteri della fede cristiana sono la somma delle investigazioni
filosofiche; nei libri dei due Testamenti si contengono invenzioni mitiche,
e lo stesso Gesù Cristo non e che una mitica finzione. Epist. Encicl. Qui pluribus,
9 novembre 1846. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
II. RAZIONALISMO
MODERATO.
8. Equiparandosi la ragione umana alla stessa religione, perciò le discipline
teologiche si hanno da trattare come le filosofiche. Alloc. Singulari quadam
perfusi, 9 dicembre 1854.
9. Tutti i dogmi indistintamente della religione cristiana sono oggetto della
scienza naturale, ossia della filosofia; e l'umana ragione, storicamente soltanto
coltivata, può in virtù delle proprie forze e principi naturali giungere alla
vera scienza di tutti i dogmi anche i più reconditi, purché questi dogmi siano
stati proposti come oggetto alla stessa ragione. Epist. ad Archiep. Frising.
Gravissimas, 11 dicembre 1862. Epist. ad eundem Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
10. Altro essendo il filosofo ed altra la filosofia quegli ha diritto e dovere
di sottomettersi a quell'autorità che egli medesimo abbia provata vera; ma la
filosofia non può né deve sottomettersi a veruna autorità. Epist. ad Archiep.
Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1862. Epist. ad eundem Tuas libenter, 21 dicembre
1863.
11. La Chiesa non solamente non deve metter bocca giammai in filosofia, ma deve
anzi tollerare gli errori della filosofia medesima e lasciare che da se stessa
si corregga. Epist. ad Archiep. Frising. Gravissimas, 11 dicembre 1882.
12. I decreti della Sede Apostolica e delle Romane Congregazioni impediscono
il libero progresso della scienza. Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter,
21 dicembre 1863.
13. Il metodo e i principi coi quali gli antichi Dottori scolastici coltivarono
la Teologia non corrispondono alle esigenze dei tempi nostri e al progresso
delle scienze. Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
14. La filosofia vuolsi trattare senza avere nessun riguardo alla rivelazione
soprannaturale. Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
N.B. Col sistema del razionalismo combinano in gran parte gli errori di Antonio
Gunther condannati nella lettera al Card. Arcivescovo di Colonia: Eximiam tuam,
del 15 giugno 1847, e nella lettera al Vescovo di Breslavia: Dolore haud mediocri
30 aprile 1860.
III. INDIFFERENTISMO
E LATITUDINARISMO.
15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione, che, col
lume della ragione, reputi vera. Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1831.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
16. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare la via dell'eterna
salute e l'eterna salute conseguire. Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre
1846 Alloc. Ubi primum, 17 dicembre 1847. Epist. Encicl. Singulari quidem, 17
marzo 1856.
17. Almeno si deve sperare bene dell'eterna salute di tutti quelli, che affatto
non si trovano nella vera Chiesa di Cristo. Alloc. Singulari quadam perfusi,
9 dicembre 1854. Lett. Apost. Quanto conficiamur, 17 agosto 1863.
18. Il protestantesimo non è altro che una forma diversa della medesima vera
religione cristiana, nella qual forma, del pari che nella Chiesa cattolica,
è dato di piacere a Dio. Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849
IV. SOCIALISMO,
COMUNISMO, SOCIETÀ CLANDESTINE, SOCIETÀ BIBLICHE, SOCIETÀ CLERICO-LIBERALI.
Tali pestilenze sono condannate più volte e con gravissime espressioni nella
Lettera Enciclica Qui pluribus, 9 novembre 1846; nell'allocuzione Quibus quantisque,
20 aprile 1849; nella Lettera Enciclica Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849;
nell'Allocuzione Singulari quadam, 9 dicembre 1854; nella Lettera Apostolica
Quanto conficiamur, 17 agosto 1863. V. ERRORI SULLA CHIESA E I SUOI DIRITTI.
19. La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente libera, né ha
diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti dal suo divino Fondatore; ma
spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti
dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti. Alloc. Singulari quadam
perfusi, 9 dicembre 1834. Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860. Alloc.
Maxima quidem, 9 giugno 1862.
20. L'ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria autorità senza il
permesso ed il consenso del civile governo. Alloc. Meminit unusquisque, 30 settembre
1861.
21. La Chiesa non ha potestà di definire dogmaticamente che la religione della
Chiesa cattolica è la sola ed unica vera religione. Lett. Apost. Multiplices
inter, 10 giugno 1851.
22. L'obbligazione da cui sono assolutamente legati i maestri e gli scrittori
cattolici, si restringe a quelle cose soltanto, che dall'infallibile giudizio
della Chiesa vengono proposte a credersi da tutti come dogmi di fede. Epist.
ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
23. I Romani Pontefici e i Concili ecumenici oltrepassarono i limiti della loro
potestà, usurparono i diritti dei principi, e sul definire eziandio le cose
di fede ed i costumi errarono. Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
24. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, ne alcuna potestà temporale
diretta o indiretta. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
25. Oltre la potestà inerente all'episcopato, vi è altra temporale potestà,
data dal civile governo o espressamente o tacitamente concessa, e quindi revocabile
a talento del medesimo. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
26. La Chiesa non ha un ingenito e legittimo diritto di acquistare e di possedere.
Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856. Epist. Encicl. Incredibili, 17 settembre
1863.
27. I sacri ministri della Chiesa e lo stesso Romano Pontefice si debbono al
tutto rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali. Alloc. Maxima quidem,
9 giugno 1862.
28. Non è lecito ai Vescovi senza il permesso del governo promulgare neppure
le stesse Lettere Apostoliche. Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
29. Le grazie concesse dal Romano Pontefice si debbono ritenere per nulle, se
non furono implorate per organo del governo. Alloc. Numquam fore, 15 dicembre
1856.
30. La immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal
diritto civile. Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1851.
31. I1 foro ecclesiastico per le cause temporali dei chierici, siano civili,
siano criminali, si deve assolutamente sopprimere, anche non consultata e reclamante
la Sede Apostolica. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852 Alloc. Numquam fore,
15 dicembre 1856.
32. Senza veruna violazione del diritto naturale e dell'equità si può abrogare
l'immunità personale, con cui i chierici sono esonerati dal peso di subire e
di esercitare la milizia. Simile abrogazione poi è domandata dal civile progresso
massimamente in una società costituita a forma di più libero regime. Epist.
ad Episc. Montisregal. Singularis Nobisque, 29 settembre 1864.
33. All'ecclesiastica potestà di giurisdizione non appartiene esclusivamente
per proprio ingenito diritto, dirigere l'insegnamento delle materie teologiche.
Epist. ad Archiep. Frising. Tuas libenter, 21 dicembre 1863.
34. La dottrina d coloro, che pareggiano il Romano Pontefice ad un Principe
libero e operante nella Chiesa universale, è dottrina che prevalse nel medio
evo. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
35. Nulla vieta, sia per sentenza di qualche Concilio generale, sia per fatto
di tutti i popoli, che il Supremo Pontificato, dal Vescovo di Roma e da Roma
stessa, si trasferisca ad altro Vescovo e ad altra città. Lett. Apost. Ad Apostolicæ,
22 agosto 1851.
36. La definizione del Concilio nazionale non ammette verun'altra disputa, e
la civile amministrazione può esigere la cosa a questi termini. Lett. Apost.
Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
37. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e al tutto divise dall'autorità
del Romano Pontefice. Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860. Alloc. Jamdudum
cernimus, 1S marzo 1861.
38. I soverchi arbitrî dei Romani Pontefici produssero la divisione della Chiesa
in orientale ed occidentale. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
VI. ERRORI
INTORNO ALLA SOCIETÀ CIVILE CONSIDERATA IN SE STESSA E NEI SUOI RAPPORTI CON
LA CHIESA.
39. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto tale
che non ammette confini. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
40. La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai vantaggi dell'umana
società. Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846. Alloc. Quibus quantisque,
20 aprile 1849.
41. Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele, compete
un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta non
solo il diritto noto col nome di exequatur, ma altresì il diritto d'appellazione,
che chiamano ab abusu. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
42. Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
43. Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e annullare le
solenni convenzioni, ossia concordati, intorno all'uso dei diritti spettanti
all'ecclesiastica immunità stipulata con la Sede Apostolica, e non solo senza
il consenso di questa, ma non ostante eziandio le sue proteste. Alloc. In Concistoriali,
1 novembre 1850. Alloc. Multis gravibusque, 17 dicembre 1860.
44. L'autorità civile può immischiarsi delle cose concernenti la religione,
i costumi e il regime spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che
i Pastori della Chiesa pubblicano per loro uffizio a regola delle coscienze;
ed anzi può decretare sopra l'amministrazione dei Santi Sacramenti, e sopra
le disposizioni necessarie a riceverli. Alloc. In Concistoriali, 1 novembre
1850. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
45. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù
di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari
vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa
affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorità di
immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel
conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei maestri. Alloc. In
Concistoriali, 1 novembre 1850. Alloc. Quibus virtuosissimis, 5 settembre 1851.
46. Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli studi
si assoggetta alla civile autorità. Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
47. L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari,
aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale tutti i pubblici
Istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle discipline più gravi,
non che a procurare l'educazione della gioventù, siano sottratte da ogni autorità
dall'influenza moderatrice o dall'ingerenza della Chiesa, e vengano assoggettate
al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani
e a seconda delle comuni opinioni del tempo. Epist. ad Archiep. Friburg. Quum
non sine, 14 luglio 1864.
48. Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la gioventù, il
quale sia separato dalla fede cattolica e dalla podestà della Chiesa, e che
riguardi soltanto la scienza delle cose naturali e i soli confini della terrena
vita sociale, o almeno se li proponga per iscopo principale. Epist. ad Archiep.
Friburg. Quum non sine, 14 luglio 1864.
49. La civile autorità può impedire che i Vescovi e i popoli fedeli abbiano
libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice. Alloc. Maxima quidem,
9 giugno 1862.
50. L'autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i Vescovi, e
può da essi esigere che assumano l'amministrazione delle Diocesi prima di ricevere
dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le Lettere Apostoliche. Alloc. Numquam
fore, 15 dicembre 1856.
51. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio del
pastorale ministero, e non è tenuto ad obbedire il Romano Pontefice nelle cose
concernenti l'Episcopato e l'istituzione dei Vescovi. Lett. Apost. Multiplices
inter, 10 giugno 1851. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852,
52. Il governo può di suo diritto commutare l'età stabilita dalla Chiesa per
la professione religiosa degli uomini e delle donne, e può intimare a tutte
le religiose famiglie di non ammettere veruno senza il di lui permesso alla
solenne professione dei voti. Alloc. Numquam fore, 15 dicembre 1856.
53. Debbonsi abrogare le leggi spettanti alla sicurezza dello stato delle famiglie
religiose, non che ai loro diritti e doveri; anzi il governo civile può prestar
mano a tutti quelli che volessero abbandonare l'intrapresa vita religiosa, e
infrangere i voti solenni; può eziandio sopprimere le stesse religiose famiglie
del pari che le Chiese collegiate e i benefizi semplici, anche di giuspatronato,
e i loro beni o redditi sottoporre ed assegnare all'amministrazione e all'arbitrio
della civile potestà. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852. Alloc. Probe memineritis,
22 gennaio 1855. Alloc. Cum sæpe, 26 luglio 1855.
54. I Re e i Principi non solo sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa,
ma di più, nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla
Chiesa. Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno 1551. 55. Si deve separare
la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre
1852.
VII. ERRORI
INTORNO ALL'ETICA NATURALE E CRISTIANA.
56. Le leggi dei costumi non abbisognano di sanzione divina, né punto è mestieri
che le leggi umane si conformino al diritto di natura, e ricevano da Dio la
forza obbligatoria. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
57. La scienza delle materie filosofiche, e dei costumi, del pari che le leggi
civili, possono e debbono declinare dalla divina ed ecclesiastica autorità.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
58. Altre forze non debbonsi ammettere fuori di quelle, che sono riposte nella
materia, ed ogni regola ed onestà dei costumi collocar si deve nell'accumulare
e nell'accrescere per qualsiasi materia le ricchezze, nonché nel contentare
la voluttà. Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862. Lett. Apost. Q&uanto conficiamur,
17 agosto 1863.
59. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono
un vuoto nome e tutti i fatti umani hanno forza di diritto. Alloc. Maxima quidem,
9 giugno 1882.
60. L'autorità non è altro se non la somma del numero e delle forze materiali.
Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
61. La fortuita ingiustizia di un fatto non reca verun detrimento alla santità
del diritto. Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
62. Devesi proclamare ed osservare il principio denominato del "Non intervento".
Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.
63. È lecito negare obbedienza ai legittimi Principi, anzi ribellarsi a loro.
Epist. Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846. Alloc. Q&uisque Vestrum, 4 ottobre
1847. Epist. Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 dicembre 1849. Lett. Apost. Cum
catholica, 26 marzo 1847.
64. Tanto la violazione di qualsiasi santissimo giuramento, quanto qualunque
scellerata e criminosa azione ripugnante alla legge eterna, non solamente non
è da condannare, ma sibbene torna lecita del tutto, e degna di essere celebrata
con comune lode, quando ciò si faccia per l'amore della patria. Alloc. Quibus
quantisque, 20 aprile 1849.
VIII. ERRORI
CIRCA IL MATRIMONIO CRISTIANO.
65. In verun modo si può sostenere che Cristo abbia sollevato il Matrimonio
alla dignità di Sacramento. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
66. Il Sacramento del Matrimonio non è se non un che d'accessorio al contratto
e da esso separabile, e il Sacramento medesimo è riposto nella sola benedizione
nuziale. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
67. Per diritto di natura il vincolo del Matrimonio non è indissolubile, e in
vari casi il divorzio, propriamente detto, può essere sancito dalla civile autorità.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre
1852.
68. La Chiesa non ha potestà di stabilire impedimenti dirimenti del Matrimonio,
ma tale potestà spetta all'autorità civile, per mezzo della quale si hanno da
rimuovere gli impedimenti esistenti. Lett. Apost. Multiplices inter, 10 giugno
1851.
69. La Chiesa cominciò a creare gli impedimenti dirimenti nei secoli di mezzo,
non per diritto proprio, ma usando di quel diritto che aveva ricevuto dal potere
civile. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
70. I Canoni Tridentini,
fulminanti la scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di
stabilire gli impedimenti dirimenti, o non sono canoni dogmatici, o si debbono
intendere nel senso di questa sola ricevuta potestà. Lett. Apost. Ad Apostolicæ,
22 agosto 1851.
71. La forma del Tridentino non obbliga sotto pena di annullamento, quando la
legge civile prescriva un'altra forma e voglia, con l'intervento di questa nuova
forma, render valido il Matrimonio. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
72. Bonifazio VIII fu il primo ad asserire che il voto di castità emesso nell'Ordinazione
rende nulle le nozze. Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851.
73. In virtù del semplice contratto civile può sussistere fra cristiani un vero
Matrimonio; ed è falso che o il contratto di Matrimonio fra cristiani sia sempre
Sacramento, o che nullo sia il contratto, se il Sacramento si escluda. Lett.
Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851. Lettera di S. S. Pio Pp. IX al Re di Sardegna,
9 settembre 1852. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1852. Alloc. Multis gravibusque,
17 dicembre 1860.
74. Le cause matrimoniali o degli sponsali spettano di loro natura al foro civile.
Lett. Apost. Ad Apostolicæ, 22 agosto 1851. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre
1852. N.B. Qui possono richiamarsi due altri errori intorno all'abolizione del
celibato clericale, e alla preferenza dello stato di Matrimonio sopra lo stato
di verginità. Il primo fu condannato nella Lettera Enciclica Qui pluribus, 9
novembre 1846, e il secondo nella Lettera Apostolica Multiplices inter, 10 giugno
1851.
IX. ERRORI
INTORNO AL PRINCIPATO CIVILE DEL ROMANO PONTEFICE.
75. Sulla compatibilità del regno temporale con lo spirituale disputano fra
di loro i figli della cristiana e cattolica Chiesa. Lett. Apost. Ad Apostolicæ,
22 agosto 1851.
76. L'annullamento del principato civile che possiede la Sede Apostolica gioverebbe
assaissimo alla libertà e felicità della Chiesa. Alloc. Quibus quantisque, 20
aprile 1849.
N.B. Oltre questi errori espressamente notati, altri moltissimi implicitamente
se ne condannano nella proposta e difesa dottrina, che tutti i Cattolici debbono
fermissimamente ritenere intorno al civile principato del Romano Pontefice.
Tale dottrina è splendidamente sviluppata nell'Allocuzione Quibus quantisque,
20 aprile 1849; nell'Allocuzione Si semper antea, 20 maggio 1850; nella Lettera
Apostolica Cum Catholica Ecclesia, 26 marzo 1S60; nell'Allocuzione Jamdudum,
18 marzo 1861; nell'Allocuzione Maxima Quidem, 9 giugno 1862.
X. ERRORI RIGUARDANTI
IL LIBERALISMO ODIERNO.
77. Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione
dello Stato, escluso qualunque sia altro culto. Alloc. Nemo vestrum, 26 luglio
1855.
78. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge,
esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio
qualsiasi culto. Alloc. Acerbissimum, 27 settembre 1552.
79. Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena potestà
a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all'aperto qualunque
pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere i costumi e gli animi
dei popoli e a propagare la peste dell'indifferentismo. Alloc. Numquam fore,
15 dicembre 1856.
80. Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col liberalismo e con la moderna
civiltà venire a patti e conciliazione. Alloc. Jamdudum cernimus, 18 marzo 1861.
opinioni
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